Cass. pen., sez. IV del 1992 (17/01/1992)


Nell'accertamento del nesso di causalità tra la condotta omissiva e l'evento in materia di responsabilità professionale del medico al criterio della certezza degli effetti della condotta si sostituisce quello della probabilità di tali effetti, anche limitata (nel caso di specie al 30%) e della idoneità della condotta a produrli; di conseguenza, il rapporto causale sussiste anche quando l'opera del sanitario, se correttamente e tempestivamente intervenuta, avrebbe avuto non già la certezza, bensì soltanto serie ed apprezzabili possibilità di successo, tale che la vita del paziente sarebbe stata con una certa probabilità salvata.In tema di responsabilità per colpa professionale del medico, nella ricerca del nesso di causalità tra la condotta dell'agente e l'evento, al criterio della certezza degli effetti della condotta lesiva si può (e si deve, occorrendo) sostituire il criterio della probabilità, anche limitata, di tali effetti e della idoneità della condotta a produrli; ne consegue che il rapporto di causalità sussiste anche quando l'opera del sanitario, se correttamente e tempestivamente intervenuta, avrebbe avuto non già la certezza, bensì soltanto serie ed apprezzabili possibilità di successo, tali che la vita del paziente sarebbe stata, con una certa probabilità, salvata (nella specie, trattasi di omicidio colposo per tardiva diagnosi di infezione tetanica in donna sottoposta a taglio cesareo; i giudici di merito avevano ritenuto il nesso causale tra la condotta omissiva del medico e l'evento letale, sussistendo la probabilità del 30% che un corretto e tempestivo intervento terapeutico avrebbe avuto esito positivo.

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