Cass. pen., sez. IV del 1979 (20/06/1979)


Le cause di giustificazione devono essere allegate dall'imputato, il quale ha l'onere - se non di provare - di indicare tutti gli elementi che devono sussistere perché ricorra la causa di giustificazione che egli invoca.L'imputato che invochi l'applicazione di una causa di giustificazione (nella specie: stato di necessità) ha l'onere, se non di provare, di indicare gli elementi sui quali si fonda la sua richiesta.Non è ipotizzabile l'assoluzione con la formula dell'insufficienza di prove quando il dubbio verta sulla sussistenza di una causa di giustificazione del reato.

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