Cass. pen., sez. III del 2009 numero 36838 (04/06/2009)


E' applicabile la confisca, e quindi il sequestro, non trattandosi di confisca per equivalente, al bene immobile la cui donazione fu fittiziamente effettuata all'unico scopo di eluderne l'assoggettamento alle azioni erariali, per cui l'apparente trasferimento dell'immobile servì a commettere il reato di fraudolenta evasione fiscale di cui all'art. 11, D.Lgs. n. 74/2000, che punisce atti di siffatta specie su beni propri o altrui per rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.

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