Cass. pen., sez. I del 1988 (20/06/1988)


Dalla premessa che l'imputato sia l'unico testimone della vicenda che lo coinvolge non può farsi discendere la conseguenza che egli non debba mai essere creduto, e non possa quindi aver titolo a pretendere l'applicazione a proprio favore di una causa di giustificazione, sol perché non versa in condizioni di fornire la "prova rigorosa" della loro ricorrenza, ma neppure la conseguenza che sulla base delle sole dichiarazioni dell'imputato si possa ricostruire la verità cercando di piegare i riscontri esterni in modo da renderli compatibili con una ricostruzione dei fatti che, in quanto provenienti da chi ha diritto di negare la verità, può essere anche di comodo.

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