Cass. pen., sez. V del 2009 numero 47178 (16/10/2009)


La qualifica di pubblico ufficiale spetta al notaio, non solo nell'esercizio del suo potere certificativo in senso stretto, ma in tutta la sua complessa attività, disciplinata da norme di diritto pubblico (legge notarile) e diretta alla formazione di atti pubblici (negozi giuridici notarili). Il fatto che il notaio sia responsabile d'imposta ed assuma come tale la veste di coobbligato solidale (dipendente), che la legge affianca al soggetto passivo d'imposta al fine di agevolare la riscossione dei tributi (c.d. interesse fiscale, tutelato dall'art. 53, Cost.), non vale ad escludere la qualifica pubblicistica che gli compete. Pertanto, non v'è dubbio che la condotta appropriativa del notaio delle somme a lui affidate dai clienti e destinate al pagamento dell'imposta di registro per gli atti rogati deve essere qualificata come peculato.

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