Cass. pen., sez. IV del 2004 numero 2050 (22/01/2004)


In tema di riparazione dell'errore giudiziario, sono risarcibili anche i danni non patrimoniali, tra cui il danno esistenziale, il cui fondamento è rintracciabile nell'art. 2059 c.c., consistente nel pregiudizio derivante dalla sottoposizione a processo, con una detenzione e una condanna ad una pena da espiare poi rivelatesi ingiuste, da cui conseguono la privazione della libertà personale, l'interruzione delle attività lavorative e di quelle ricreative, l'interruzione dei rapporti affettivi e di quelli interpersonali, il mutamento radicale peggiorativo e non voluto delle abitudini di vita (nella specie, la Corte ha ritenuto congrua e immune da vizi logici la decisione del giudice di liquidare un milione di euro per danno esistenziale a favore di un imprenditore ingiustamente condannato per reati concernenti il traffico di stupefacenti ad una pena di quindici anni di reclusione).

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