Cass. pen., sez. IV del 1988 (17/03/1988)


La regola della pregiudizialità delle cause di estinzione del reato non opera quando sussiste una nullità assoluta ed insanabile, come quella concernente la nullità della notifica del decreto di citazione. (Nella specie è stato affermato il suddetto principio, pur rilevandosi, da parte della Corte, che si era maturata la prescrizione del reato).Nel caso di costituzione in dibattimento della parte civile, la mancata sottoscrizione da parte del cancelliere del relativo atto separato di ricezione, non determina nullità ai sensi dell'art. 161 c.p.p., ma costituisce una mera irregolarità, purché, nel processo verbale d'udienza, regolarmente sottoscritto dal cancelliere, si faccia menzione dell'avvenuta costituzione.

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