Cass. pen., sez. III del 2009 numero 38925 (07/10/2009)



I beni della società di famiglia possono essere oggetto di sequestro preventivo, anche se costituiti in fondo patrimoniale, quante volte la costituzione del fondo si innesti nell'ambito di un piano simulatorio per aggirare le maglie tributarie. In altri termini, posto che il credito fiscale sorge nel momento stesso in cui si verificano i presupposti che determinano la nascita dell'obbligazione tributaria, i beni devoluti in fondo patrimoniale sono aggredibili dal creditore (Agenzia delle Entrate) anche se risulta che la costituzione del fondo era antecedente alla notifica dell'accertamento fiscale.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. pen., sez. III del 2009 numero 38925 (07/10/2009)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti