Cass. pen., sez. I del 1988 (17/03/1988)


L'apprestamento da parte degli organi di polizia di apposito servizio finalizzato ad impedire la consumazione di un sequestro di persona a scopo di estorsione (in ordine alla commissione del quale si siano avuti sospetti) e a sorprenderne i responsabili, si pone come fatto del tutto estrinseco alla condotta dell'agente. Nella specie sono stati ritenuti idonei gli atti tendenti al sequestro di una persona nonostante il fine non fosse stato raggiunto per il già in atto servizio di prevenzione da parte di organi di polizia.Ai fini della sussistenza della contravvenzione prevista dall'art. 121 t.u.l.p.s., l'occasionale esecuzione di un reportage fotografico, anche se ampio, non può considerarsi svolgimento professionale dell'arte fotografica, in quanto al concetto di esercizio di un'arte è inerente lo svolgimento di essa con carattere di professionalità, cioè in modo continuativo, non saltuario, con esclusione, quindi, dell'attività del dilettante.Le delazioni anonime di fatti configurabili come reato, assolutamente prive di efficacia sul piano probatorio o indiziario in ordine tanto alla sussistenza del reato che all'individuazione dell'autore di esso, possono dare luogo, soltanto, per iniziativa del P.M. o della polizia giudiziaria, ad indagini preliminari volte ad acquisire elementi probatori o indiziari seri e concreti sulla cui base può in seguito promuoversi l'azione penale. Pertanto è inammissibile la richiesta rivolta dal P.M. al giudice istruttore di emettere il decreto d'impromovibilità dell'azione penale fondata su semplici delazioni anonime, in mancanza degli indicati elementi, formalmente autonomi rispetto alle dette delazioni, in quanto tale richiesta già di per sè postula l'esercizio, sia pure condizionato alla denegata archiviazione, dell'azione penale, sicché è legittimo il rifiuto del giudice istruttore di provvedere sulla richiesta d'impromovibilità dell'azione penale proposta dal P.M. in relazione a fatti reato, costituenti oggetto di semplici denunce anonime.La delazione anonima, ancorché priva di efficacia sul piano probatorio o indiziario in ordine tanto all'asserito reato quanto all'autore di esso, può dar luogo soltanto ove non meriti di essere "cestinata", ad accertamenti volti ad acquisire elementi di prova seri e concreti, sulla cui base potrà in seguito essere promossa l'azione penale.Nel caso in cui la delazione anonima non abbia provocato indagini dirette ad acquisire elementi di prova autonomi sulla base dei quali promuovere l'azione penale, il p.m. deve ritenersi carente di legittimazione ad investire il giudice istruttore della richiesta di decreto di archiviazione, dovendosi affermare la impossibilità giuridica di apertura del procedimento penale sulla base dell'anonimo. Il p.m., sulla base dell'anonimo, ha comunque il potere di disporre indagini ai sensi dell'art. 232 c.p.p., dalle quali possono scaturire elementi conoscitivi idonei a legittimare l'esercizio dell'azione e rispetto ai quali può anche essere avanzata una richiesta di archiviazione al giudice istruttore.Il divieto di assumere come testimoni gli imputati dello stesso reato o di reato connesso, previsto dall'art. 348 comma 3 c.p.p. si riferisce all'imputato o all'indiziato di reato, mentre non opera nei confronti di chi risulti solo denunciato in un rapporto di polizia giudiziaria.Qualora, sulla base di uno scritto anonimo, siano state espletate indagini di polizia giudiziaria, che abbiano dato luogo ad elementi formalmente autonomi, dai quali si ricavi la infondatezza della notizia di reato, il pubblico ministero è tenuto a rivolgersi al giudice istruttore al fine di ottenere da questi l'emissione del decreto di impromovibilità dell'azione penale. Nell'ipotesi, invece, in cui la manifesta infondatezza sia desumibile ictu oculi, e non siano state espletate indagini preistruttorie, ben può il pubblico ministero distruggere o cestinare lo scritto anonimo, non dandovi seguito, senza alcuna necessità, pertanto, di richiedere il decreto di archiviazione.In ipotesi di ispezione giudiziale dei luoghi e delle cose eseguita nel corso della preistruttoria ovvero della istruttoria (sia sommaria che formale), il difensore dell'imputato ha facoltà di intervenire, ma non ha diritto ad essere preavvertito.Attesa la radicale inidoneità della delazione anonima a provocare l'apertura del procedimento, deve, per conseguenza, ritenersi carente la legittimazione del p.m. ad investire l'organo istruttorio della richiesta di emissione del provvedimento ex art. 74 c.p.p. in ordine alla predetta fonte conoscitiva, richiesta che già di per sè postula l'esercizio, sia pure condizionato alla denegata archiviazione, dell'azione penale.

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