Cass. pen., sez. V del 2011 numero 10200 (14/03/2011)



È riconducibile nello schema normativo dell’art. 483 c.p. la condotta di chi, nell’ambito di rapporti societari, falsifica la richiesta di firma digitale alla Camera di commercio, presentandola a nome di un terzo: deve quindi essere escluso che la fattispecie integri la falsità in scrittura d’ufficio ex art. 485 c.p., tale da richiedere la perseguibilità a querela di parte, mentre risulta necessario procedere d’ufficio dato il presumibile coinvolgimento dell’ente camerale, restando da verificare l’eventuale induzione in errore del pubblico ufficiale nella formazione dell’atto falso.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. pen., sez. V del 2011 numero 10200 (14/03/2011)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti