Cass. pen., sez. IV del 1989 (20/11/1989)


Il medico curante che, visitando una paziente, ai fini diagnostici, richiede accertamenti sanitari rischiosi, quale è l'indagine aortografica, non è obbligatorio all'informativa e, quindi, non deve rendere edotto il paziente del rischio qualora la visita sia stata effettuata in casa di cura diversa da quella ove, poi, furono eseguiti gli accertamenti, stante la completa autonomia della prestazione professionale fornita dal sanitario curante dalla equipe medica che ebbe ad eseguire gli accertamenti. La equipe medica deputata alla esecuzione dell'aortografia non può essere ritenuta responsabile per aver omesso di rendere edotto il paziente dei rischi conseguenti se manca la individuazione del soggetto dotato dei compiti di coordinamento tecnico-professionale al quale riferire la omissione dell'informativa. La sentenza istruttoria penale, a norma dell'art. 25 c.p.p. Rocco e dell'art. 652 nuovo c.p.p., non riveste autorità di giudicato nel successivo giudizio civile risarcitorio per danni.

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