Cass. civile del 2003 numero 8188 (23/05/2003)
In considerazione del principio di correttezza nell'adempimento delle obbligazioni, la riduzione della penale per essere manifestamente eccessiva o per essere la prestazione stata eseguita in parte, può essere esercitata d'ufficio, anche in assenza di una domanda di parte in tal senso.