Cass. civile del 2002 numero 6649 (09/05/2002)


L'istituto della "confideiussione" di cui all'art.1946 cod. civ., è caratterizzato, nei suoi presupposti, da un collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori (che devono riguardare lo stesso debito e lo stesso debitore), concretantesi nella espressione di un comune intento di garanzia e di un comune interesse, pur nella eventuale (e -di per se- ammissibile) assenza di contestualità nell'assunzione della garanzia stessa.

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