Cass. civile del 2002 numero 6078 (26/04/2002)


Secondo il principio generale dell'accessione disciplinato dall'art. 634 cod. civ., le costruzioni realizzate da altri con materiali propri su fondo di proprietà altrui, in aggiunta o meno a quelle preesistenti, sono acquistate ipso iure dal proprietario del fondo al momento dell'incorporazione; l'operatività di tale normativa può essere derogata soltanto da una specifica disposizione di legge ovvero da un altrettanto specifica pattuizione tra le parti e non, quindi, da un negozio unilaterale (nella specie, testamento).

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