Cass. civile del 2001 numero 10218 (26/07/2001)


Il trasferimento a titolo oneroso di una quota indivisa di un fondo rustico in comunione, da parte del titolare di essa, non comporta la spettanza del diritto di prelazione agraria all'altro comproprietario del fondo stesso ove non si trovi nelle condizioni specificatamente e tassativamente contemplate dal terzo e dall'ultimo comma dell'art.8 della legge n. 590 del 1965 e cioè componente della famiglia coltivatrice del fondo ovvero coerede del venditore oltre che coltivatore diretto.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile del 2001 numero 10218 (26/07/2001)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti