Cass. civile del 1996 numero 5416 (12/06/1996)


Nelle società di capitali, l' efficacia delle deliberazioni assembleari che modificano l' atto costitutivo è subordinata alla condizione risolutiva del diniego dell' omologazione giudiziaria; pertanto, dette delibere sono immediatamente efficaci pur potendo la loro efficacia venir meno retroattivamente qualora l' omologazione sia rifiutata (I).La Corte (omissis).Anche tale ulteriore censura è infondata. E' agevole, infatti, osservare che:-- non vi è infatti alcun rapporto di necessaria pregiudizialità tra le due delibere, posto che, come è stato accertato dal giudice del merito, l' assemblea poteva essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale;-- pur dovendo riconoscersi che l' efficacia delle deliberazioni modificatrici dell' atto costitutivo è in ogni caso subordinata, sia di fronte ai soci che rispetto ai terzi, alla omologazione giudiziaria (Cass. 29 agosto 1995, n. 9609), deve tuttavia ammettersi, in considerazione del mancato richiamo dell' ultimo comma dell' art. 2411 c.c. da parte dell' art. 2436 c.c., che tale condizionamento operi solo in senso risolutivo e che, pertanto, dette delibere sono immediatamente efficaci pur potendo la loro efficacia venir meno retroattivamente qualora l' omologazione sia rifiutata.Appare quindi evidente che la convocazione nella nuova sede prima, ancora che la delibera che aveva disposto il trasferimento della sede sociale fosse omologata, è stata legittima e che, conseguentemente, non può essere addotta a motivo di invalidità della deliberazione impugnata.I ricorsi debbono essere quindi respinti integralmente. Ricorrono peraltro giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile del 1996 numero 5416 (12/06/1996)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti