Cass. civile del 1996 numero 307 (16/01/1996)


La fideiussione cauzionale (o cauzione fideiussoria o assicurazione cauzionale) costituisce una figura contrattuale atipica, intermedia fra il deposito cauzionale e la fideiussione, la quale pur avendo come parte un'impresa di assicurazione, assolve alla funzione non di copertura di un rischio, ma di garantire il pagamento di una cauzione. Trattandosi di contratto atipico, la sua esatta natura e regolamentazione vanno desunte, caso per caso, dalle clausole concretamente stipulate dalle parti, pur essendo in principio applicabile la disciplina della fideiussione i cui elementi sono prevalenti. In particolare, la clausola con la quale le parti abbiano espressamente previsto la possibilità per il creditore garantito di esigere dal garante il pagamento immediato del credito a semplice richiesta, non é incompatibile con le tipiche eccezioni fideiussorie, quali quelle fondate sugli articoli 1247 (compensazione opposta dal garantito) e 1251, Codice civile (esclusione della garanzia per il debitore che abbia pagato il debito pur potendo opporre la compensazione) quando ricorrano i presupposti della compensazione in senso tecnico, cui é subordinata l’applicabilità delle norme richiamate, e cioè che si tratti di debiti reciproci scaturenti da rapporti diversi e non di contrapposte posizioni debitorie e creditorie nascenti dallo stesso rapporto che si risolvono in una questione contabile di dare e di avere.Ai fini dell' applicazione dell' art. 631 comma secondo cod. civ. il quale riconosce validità al legato a favore di uno fra più enti determinanti dal testatore, non si richiede che tali enti siano nominativamente indicati essendo sufficiente la specificazione delle loro caratteristiche, e, quindi, delle loro categorie, di modo che la scelta possa essere effettuata nell' ambito di tali categorie.

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