Cass. civile del 1995 numero 954 (26/01/1995)


In tema di prova della simulazione di un negozio soggetto alla forma scritta ad substantiam, quando l'azione sia proposta da una delle parti o dai rispettivi eredi, occorre distinguere tra simulazione relativa e simulazione assoluta. In quest' ultimo caso, la relativa prova soggiace alle normali limitazioni legali ed, in particolare, al divieto di prova testimoniale ed a quella per presunzioni, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art.2724 Codice civile, formando oggetto della prova non il negozio formale, ma l'inesistenza dello stesso.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile del 1995 numero 954 (26/01/1995)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti