Cass. civile del 1995 numero 954 (26/01/1995)
In tema di prova della simulazione di un negozio soggetto alla forma scritta ad substantiam, quando l'azione sia proposta da una delle parti o dai rispettivi eredi, occorre distinguere tra simulazione relativa e simulazione assoluta. In quest' ultimo caso, la relativa prova soggiace alle normali limitazioni legali ed, in particolare, al divieto di prova testimoniale ed a quella per presunzioni, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art.2724 Codice civile, formando oggetto della prova non il negozio formale, ma l'inesistenza dello stesso.