Cass. civile del 1995 numero 8689 (08/08/1995)


Nel contratto in cui sia ravvisabile una presupposizione e cioè un' obiettiva situazione di fatto che i contraenti, pur non facendone menzione, abbiano sottinteso o tenuto presente come premessa implicita del consenso, indipendentemente dalla loro volontà, ove la situazione presupposta difetti già al momento della conclusione del negozio, si verifica una ipotesi di nullità del contratto, risolvendosi detto difetto in una mancanza di causa; ove invece la situazione presupposta venga successivamente meno nella fase esecutiva del contratto concluso, si verifica una risolvibilità del medesimo per fatto non imputabile alle parti.

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