Cass. civile del 1995 numero 74 (04/01/1995)


La disposizione di cui all'art. 1371 Codice civile, che impone di interpretare il contratto nel senso meno gravoso per l'obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che esso realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, seè a titolo oneroso, ha carattere espressamente supplementare, ed è quindi applicabile solo nel caso in cui, malgrado il ricorso a tutti gli altri criteri previsti dagli artt. 1362 e segg. Codice civile, la volontà delle parti rimanga dubbia.

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