Cass. civile del 1995 numero 7074 (22/06/1995)


In tema di costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia, la locuzione stesso proprietario che abbia posseduto i fondi attualmente divisi, contenuta nell'art. 1062 Codice civile, va riferita tanto all'ipotesi di proprietario singolo quanto a quella di più proprietari in comunione fra loro, dato che sia nell'uno che nell'altro caso, si configura l'estremo essenziale dell’unicità del diritto dominicale sui fondi collegati dal rapporto di fatto di subordinazione che da luogo, con la separazione giuridica dei fondi stessi, alla costituzione della servitù.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile del 1995 numero 7074 (22/06/1995)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti