Cass. civile del 1995 numero 6050 (30/05/1995)


La disposizione dell'art. 1449 Codice civile, per la quale il termine annuale di prescrizione dell'azione di rescissione decorre dalla data di conclusione del contatto, deve essere coordinata con la regola generale che fa decorrere ogni termine di prescrizione solo dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 Codice civile) e non é applicabile, quindi, ai contratti sottoposti a condizione sospensiva, per i quali il termine annuale di prescrizione dell'azione di rescissione, essendo questa esperibile solo in presenza dei presupposti previsti dall'art. 1447 Codice civile (per il contratto concluso in stato di pericolo) e dell'art. 1448 Codice civile (per l'ordinaria azione di rescissione), può farsi decorrere solo dalla data in cui si é verificato l'evento dal quale dipendono gli effetti del contratto e, per la rescissione del contratto concluso in stato di pericolo, la concreta operatività, quindi, delle condizioni inique che, con l'azione di rescissione, si vogliono rimuovere.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile del 1995 numero 6050 (30/05/1995)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti