Cass. civile del 1995 numero 5747 (25/05/1995)


L'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, disciplinata dall'art. 1891 Codice civile, integra un contratto a favore del terzo, con la conseguenza che il rifiuto dell'assicurato di avvalersi dei diritti che la stipulazione gli assicura nei confronti del promittente assicuratore - rifiuto espressamente consentito dall'art. 1411 Codice civile - comporta, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1411 citato, e salvo che non risulti diversamente dalla volontá delle parti o dalla natura del contratto, l'acquisizione in favore dello stipulante della prestazione rifiutata dal beneficiario.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile del 1995 numero 5747 (25/05/1995)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti