Cass. civile del 1995 numero 369 (13/01/1995)


La svalutazione monetaria, al pari di ogni altro accadimento dal quale derivi squilibrio tra le prestazioni contrattuali, può giustificare la risoluzione del negozio giuridico per eccessiva onerosità, ai sensi e nei limiti dell'art. 1467 Codice civile, qualora per la sua entità presenti i caratteri di imprevedibilità e straordinarietà. (In un'azione promossa ai sensi dell'art. 2932 Codice civile, il convenuto, promittente venditore, formulava domanda riconvenzionale perché‚ fosse dichiarato risolto il contratto preliminare per l'eccessiva onerosità sopravvenuta, dovuta alla svalutazione monetaria che aveva fatto aumentare il valore dell'immobile promesso in vendita.Il giudice disponeva il richiesto trasferimento, subordinandolo al pagamento, da parte del promittente acquirente, di un'ulteriore somma riferita non solo all'aumento degli indici su base ISTAT, ma anche al valore dell'immobile nel periodo intercorrente tra la data del contratto preliminare e quella del definitivo. La S.C., enunciando il principio di diritto di cui alla massima, ha confermato la sentenza impugnata).

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