Cass. civile del 1995 numero 2570 (06/03/1995)


La clausola che preveda che l'acquirente acquisti per sé o per persona da nominare (comprovante la configurabilità sia di una cessione del contratto ai sensi dell'art. 1406 Codice civile con il preventivo consenso del cessionario a norma del successivo art. 1407, sia di un contratto per persona da nominare di cui all'art. 1401 Codice civile) é compatibile sia con lo schema del contratto preliminare, sia con quello del contratto definitivo di compravendita. Tale pluralità di configurazioni giuridiche in relazione al regolamento dell'intervento di terzi nella fattispecie contrattuale - preliminare o definitiva - va riferita necessariamente al contenuto effettivo della volontà delle parti contraenti, che l'interprete deve ricercare in concreto anche in correlazione alla funzione, invalsa nella pratica quotidiana degli affari, di impiegare proprio il contratto preliminare per la disciplina intertemporale dei rapporti contrattuali delle parti.

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