Cass. civile del 1995 numero 1698 (16/02/1995)
La condotta di un notaio, il quale tenga, fuori della sede assegnatagli, invece di un semplice recapito, un ufficio-studio stabilmente costituito, nel quale compia abitualmente atti del suo ministero, integra infrazione all'art. 26 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, mentre per aversi violazione degli articoli 146 e 147 della stessa legge e 14 del R.D.L. 14 luglio 1937 n. 1666, occorre in piu` un comportamento caratterizzato da attivita` disdicevole, consistente nella riduzione di onorari o nel ricorso a mezzi di pubblicita` di richiamo, all'ausilio di procacciatori, oppure ad altri espedienti lesivi della dignità e della reputazione dello stesso notaio o, comunque, non confacenti al decoro ed al prestigio della classe notarile