Cass. civile del 1994 numero 9562 (14/11/1994)


Dall'impegno di eliminare i vizi manifestatisi nell' utilizzazione della cosa compravenduta, assunto dal venditore nei confronti del compratore dopo la conclusione del contratto, sorge una obbligazione autonoma che ha titolo nella promessa unilaterale (del venditore) e che non é, quindi, assoggettata ai termini di decadenza e di prescrizione stabiliti dall'art. 1495 Codice civile per le azioni redibitorie e quanti minoris.

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