Cass. civile del 1994 numero 928 (29/01/1994)


La risoluzione consensuale di un contratto, riguardante il trasferimento, la costituzione o l'estinzione di diritti reali immobiliari, é soggetta a requisito della forma scritta ad substantiam non soltanto quando il contratto da risolvere sia definitivo e, quindi, il contratto risolutorio rientri nella espressa previsione dell'art. 1350, Codice civile, ma anche quando detto contratto da risolvere sia preliminare, tenuto conto che la ragione giustificativa dell'assoggettamento del preliminare alla forma indicata, (ai sensi dell'art. 1351, Codice civile, da ravvisare nella incidenza che il preliminare spiega su diritti reali immobiliari, sia pure in via mediata, tramite l'assunzione di obbligazione) si pone in termini identici per il contratto risolutorio del preliminare stesso.

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