Cass. civile del 1994 numero 8948 (29/10/1994)


L'incriminazione della circonvenzione d'incapace, prevista dall'art. 643 Codice penale - il cui scopo va ravvisato, piú che nella tutela incapacità in sé e per sé considerata, nella tutela dell'autonomia privata e della libera esplicazione attività negoziale delle persone in stato di menomazione psichica -, deve annoverarsi tra le norme imperative la cui violazione comporta, ai sensi dell'art. 1418 Codice civile, oltre la sanzione penale, la nullità del contratto concluso in spregio della norma medesima.

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