Cass. civile del 1994 numero 8942 (29/10/1994)


L’illiceità del negozio dissimulato agli effetti dell'art. 1417 Codice civile non è configurabile nel caso di attività negoziale preordinata alla violazione delle norme relative all’intangibilità della legittima in quanto non rientranti tra le norme imperative inderogabili, la contrarietà alle quali rende illecito il contratto.

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