Cass. civile del 1994 numero 8571 (20/10/1994)


Nel caso di costituzione di pegno irregolare avente ad oggetto somme di denaro depositate dal debitore costituente (nella specie, su libretti di risparmio al portatore) presso la banca creditrice di somme determinate o determinabili aritmeticamente, il divieto del patto commissorio non opera, a stregua delle indicazioni fornite dall'art. 1851 Codice civile (coerente con l'intento del legislatore di evitare indebite locupletazioni), se il patto risulti strutturato in modo da consentire al beneficiario, nell'ipotesi di inadempimento dell'altra parte, di far definitivamente propria solo la somma corrispondente al credito garantito e, quindi, di compensarlo pro concurrenti quantitate col suo debito di restituzione del tantundem (art. 1853 Codice civile) nel legittimo esercizio del proprio diritto di prelazione, senza richiesta di assegnazione al giudice dell'esecuzione.

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