Cass. civile del 1994 numero 8537 (19/10/1994)


Il vizio redibitorio, di cui all'art. 1490 Codice civile, riguarda le imperfezioni inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione ed, in genere, ogni altra imperfezione o alterazione della cosa; l’inidoneità, invece, della stessa all'uso cui era destinata e la sua appartenenza ad un tipo diverso da quello dedotto in contratto configura consegna di aliud pro alio, tutelabile mediante l'ordinaria azione contrattuale di risoluzione, di cui all'art. 1453 Codice civile, svincolata dai termini di decadenza e prescrizione ai quali sono soggette le azioni degli art. 1490 e 1497 Codice civile. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio enunciato, ha confermato la sentenza del giudice di merito, la quale aveva ritenuto inidoneo all'uso per il quale era stato acquistato un portatutto privo di vizi di costruzione, però non adattabile all'autovettura dell'acquirente).

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