Cass. civile del 1994 numero 6402 (07/07/1994)


L'elemento distintivo tra contratto definitivo e contratto preliminare di vendita é dato dalla volontá delle parti, che nel contratto definitivo é rivolta direttamente al trasferimento della proprietà o di altro diritto, mentre nel contratto preliminare fa dipendere tale trasferimento da una futura manifestazione di consenso che gli stessi contraenti si obbligano a prestare. Da ció consegue che allorché‚ le parti, dopo aver stipulato un contratto preliminare, siano poi addivenute alla stipulazione di un contratto definitivo, quest' ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina con riguardo alle modalità e condizioni può anche non conformarsi a quella del preliminare, senza che per ci sia necessario un distinto accordo novativo.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile del 1994 numero 6402 (07/07/1994)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti