Cass. civile del 1994 numero 5541 (08/06/1994)


In tema di accertamento della simulazione, l' apprezzamento del giudice del merito in ordine all' effettiva sussistenza di questa non è censurabile in sede di legittimità per la mancata individuazione della "causa simulandi", intesa come motivo concreto per cui le parti hanno posto in essere un contratto diverso da quello in realtà voluto, dando così vita ad un mera apparenza, atteso che tale dato non è indispensabile ai fini dell' accertamento suddetto, restando rilevante soltanto sul piano probatorio, per fornire indizi rivelatori dell' accordo simulatorio.

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