Cass. civile del 1994 numero 2676 (21/03/1994)


L'art. 1499, Codice civile, a norma del quale, nel caso di anticipata consegna della cosa fruttifera compravenduta, sono dovuti, salvo patto contrario, gli interessi sul prezzo, non é applicabile al contratto preliminare nel caso di anticipata consegna della cosa; pertanto, il promittente venditore che, senza ricevere il prezzo, ha consegnato la cosa prima della stipulazione del contatto definitivo, può pretendere gli interessi compensativi sul prezzo da pagare solo dalla prevista data di stipulazione del contatto definitivo, a meno che non vi sia stata costituzione in mora del creditore.

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