Cass. civile del 1994 numero 2325 (10/03/1994)


La sproporzione del valore economico delle prestazioni che hanno formato oggetto di un rapporto di scambio acquista rilevanza, ai fini dell'annullamento del contratto, ai sensi dell'art. 1438, Codice civile, solo se lo squilibrio a danno di un contraente sia l'effetto di una coartazione della sua volontá determinata dalla minaccia dell'altro contraente di far valere un diritto per conseguire un risultato diverso ed esorbitante da quello che avrebbe potuto conseguire con l'esercizio di tale diritto.

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