Cass. civile del 1994 numero 1064 (11/12/1994)


L'accettazione della proposta contenuta in un patto d'opzione - accettazione che saldandosi con detta proposta determina la conclusione del (secondo) contratto richiede la forma scritta ad substantiam se l'oggetto di quest' ultimo contratto é il trasferimento della proprietà di beni immobili (o di diritti immobiliari) o la promessa del loro trasferimento, ai sensi degli artt. 1350 e 1351 Codice civile. Tale forma scritta, come per ogni altro contratto in materia immobiliare, non é integrata da meri comportamenti e neanche da qualunque documento, essendo richiesto, invece, che l'atto scritto contenga la manifestazione di volontá di concludere il contratto e sia posto in essere dalla parte al fine specifico di manifestare detta volontá.Questo contenuto non può riconoscersi a dichiarazioni di quietanza relative al prezzo (o a sue rate), le quali presuppongono il contratto ma non pongono in essere lo stesso

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