Cass. civile del 1993 numero 6866 (21/06/1993)


L'assimilazione dei campeggi turistici agli alberghi ai sensi dell'art. 1786 Codice civile - ai fini della applicazione della disciplina del deposito in albergo e, nella specie, dell'art. 1785 quinquies che esclude per i veicoli l’applicabilità degli art. 1783 ss. Codice civile - viene meno allorché‚ il campeggio venga utilizzato non giá quale luogo di permanenza del campeggiatore con la propria tenda o del roulottista, bensì quale semplice luogo di deposito di un determinato automezzo o di roulotte affidati, a tale determinato e limitato scopo, al proprietario od al gestore, come normalmente avviene durante i periodi di chiusura stagionale nel cosiddetto rimessaggio invernale. In questa ipotesi, in cui non si ha alcun collegamento con la permanenza del campeggiatore, l'affidamento del mezzo da luogo ad un semplice contratto di deposito, da cui deriva l'obbligo di custodirlo con la diligenza del buon padre di famiglia e di restituzione, con la conseguente applicabilità delle norme generali di cui agli art. 1766 ss. Codice civile.

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