Cass. civile del 1993 numero 5180 (04/05/1993)
L'eccezione di inadempimento (art. 1460, Codice civile) é proponibile solo in relazione ai contratti con prestazioni corrispettive, in quanto é preordinata alla tutela degli interessi contrapposti delle parti, e non é, quindi, configurabile in ordine al contratto di società, nel quale non vi sono interessi contrapposti tra il socio e l'ente sociale e questo, in caso di morosità del primo nell'adempimento dei propri obblighi, ha solo l'alternativa di pretendere l'adempimento o di sciogliere il vincolo sociale, limitatamente al socio inadempiente, con l'esclusione dello stesso.