Cass. civile del 1993 numero 5003 (28/04/1993)


La domanda di simulazione relativa costituisce domanda nuova, improponibile in appello a norma dell' art. 345 cod. proc. civ., rispetto a quella di simulazione assoluta dedotta inizialmente nel giudizio di primo grado, perché si fonda su una fattispecie giuridica composta dal contratto simulato, nonché da quello dissimulato e quindi su presupposti di fatto e situazioni giuridiche differenti dalla simulazione assoluta, caratterizzata dall' esistenza di un solo negozio, quello simulato, peraltro voluto solo per l' apparenza.

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