Cass. civile del 1993 numero 11001 (06/11/1993)


La parte nel cui esclusivo interesse é posta la condizione sospensiva può rinunciarvi anche dopo che é certo che essa non si avvererà, manifestando la sua volontà di avvalersi del contratto, che acquista, cosi, efficacia vincolante senza che l'altra parte non vi si possa opporre.

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