Cass. civile del 1993 numero 10718 (28/10/1993)


Il dolo, quale vizio della volontá e causa di annullamento del contratto, può consistere nell'ingannare con notizie false la parte interessata, ma il mendacio configura un comportamento doloso soltanto se, valutato in relazione alle circostanze di fatto ed alle qualità e condizioni dell'altra parte, sia accompagnato da una condotta costituita da malizie ed astuzie volte a realizzare l'inganno voluto e idonee in concreto a sorprendere una persona di normale diligenza.

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