Cass. civile del 1993 numero 10680 (27/10/1993)


La prova liberatoria che il vettore, ai sensi dell'art. 1681, Codice civile, ha l'onere di fornire per sottrarsi alla responsabilità per i danni alla persona subiti dal trasportato non si esaurisce nella dimostrazione della generica assenza di colpa del conducente del veicolo, ma deve comprendere la prova della osservanza di ogni cautela necessaria per evitare danni ai passeggeri nella concreta situazione in cui il trasporto si è svolto e tenendo, pertanto, conto della precaria stabilità in cui i passeggeri possono eventualmente trovarsi per i piú svariati motivi in alcune fasi del trasporto, come durante le operazioni di annullamento (cosiddetta obliterazione) dei biglietti, che normalmente si svolgono dopo ogni fermata.

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