Cass. civile del 1993 numero 10074 (12/10/1993)


La condizione rappresenta di regola un evento esterno rispetto alla fattispecie contrattuale, non concretandosi in un fatto o atto ricompreso nell'oggetto del contratto o rappresentante la funzione di esso; l'esecuzione della prestazione da parte di uno dei contraenti può tuttavia assumere il carattere di condizione del contratto, quando risulti rigorosamente provata una specifica volontà in tal senso delle parti stipulanti.

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