Cass. civile del 1992 numero 9719 (20/08/1992)
Il principio stabilito dall'art. 1352 Codice civile, secondo cui la forma convenuta dalle parti per la futura conclusione di un contratto si presume voluta per la validità di esso ( ad substantiam), é estensibile agli atti unilaterali, in virtù del richiamo operato dall'art. 1324 Codice civile ed agli atti che seguono alla conclusione di un contratto ed é pertanto applicabile anche al recesso dal contratto di fideiussione.