Cass. civile del 1992 numero 944 (29/01/1992)


Nell'ipotesi di rilascio di caparra confirmatoria, qualora la parte non inadempiente anziché‚ recedere dal contratto ritenendo la caparra o esigendo il doppio di essa, a norma del secondo comma dell'art. 1385, Codice civile, preferisca domandare l'esecuzione o la risoluzione (cui é equiparabile l'annullamento) del contratto ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, il risarcimento é regolato dalle norme generali, in quanto la caparra perde la propria funzione di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento anticipatamente e convenzionalmente determinato. La somma che la parte inadempiente deve restituire forma oggetto, pertanto, di un'obbligazione priva di funzione risarcitoria e, determinata in danaro fin dall' origine, rimane come tale soggetta al principio nominalistico.

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