Cass. civile del 1992 numero 7752 (24/06/1992)


La cessione del contratto é costituita da un negozio complesso di trasmissione tra cedente, cessionario e contraente ceduto, per cui il consenso di quest' ultimo, (che può essere successivo, oltre che preventivo, ed in mancanza di particolari requisiti del contratto oggetto della cessione può essere manifestato anche in modo tacito, ossia per facta concludentia) é elemento costitutivo del negozio al pari del consenso degli altri due soggetti, e ció a differenza della cessione del credito, nella quale il consenso del debitore ceduto é estrinseco alla convenzione. Pertanto per il principio secondo cui ogni negozio preparatorio o modificativo di altro negozio per il quale é imposto un onere di forma deve seguire la forma di questo (art. 1351, 1392, 1403 Codice civile), la cessione del contratto di permuta immobiliare deve rivestire la forma scritta prescritta per quest' ultimo (art. 1350 Codice civile), e tale requisito formale é osservato da parte del contraente ceduto con la sottoscrizione dell'atto di citazione contenente la manifestazione della volontà di accettare la sostituzione del cessionario al cedente.Presupposto della cessione del contratto ex art. 1406 Codice civile é che il complesso giuridico oggetto della cessione rimanga immutato, poiché‚ il contenuto sostanziale della contrattazione é rappresentato dalla sostituzione di uno dei soggetti del rapporto con un terzo, che subentra per intero nella titolaritá dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Tale condizione ricorre anche nel caso in cui una delle prestazioni sia stata adempiuta, poiché‚ tale evenienza non impedisce al cessionario di prendere nel contratto identica posizione giuridica del titolare cedente nei confronti del contraente ceduto, che a sua volta potrá opporgli tutte le eccezioni derivanti dal contratto.

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