Cass. civile del 1992 numero 7556 (18/06/1992)


Qualora la risoluzione della locazione finanziaria o leasing, per inadempimento dell'utilizzatore, si sottragga all'applicazione analogica delle disposizioni dell'art. 1526 Codice civile in tema di vendita con riserva di proprietà, in considerazione del fatto che il canone abbia esclusivamente o prevalentemente la funzione di corrispettivo del godimento del bene (non anche di anticipazione rateizzata del prezzo del suo successivo trasferimento), la risoluzione medesima resta soggetta alle comuni regole di cui agli art. 1453 e segg. Codice civile. In questa ipotesi, pertanto, ai sensi del primo comma dell'art. 1458 Codice civile, operante per effetto della riconducibilitá del rapporto fra i contratti ad esecuzione continuata o periodica, deve ritenersi che il concedente, il quale opti per la risoluzione a fronte dell'inadempimento dell'utilizzatore, mentre non può reclamare il pagamento di ulteriori canoni (art. 1453, secondo comma, Codice civile), conserva il diritto a ricevere i canoni giá maturati, quali controprestazioni delle prestazioni da lui stesso in precedenza eseguite.

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