Cass. civile del 1992 numero 7084 (09/06/1992)


La controdichiarazione, che nei rapporti fra le parti costituisce il mezzo usualmente adoperato per documentare una simulazione, non rientra nel novero dei contratti, ma é un atto di riconoscimento dell'inesistenza del contratto apparentemente stipulato nel caso della simulazione assoluta (o dell'esistenza di un contratto diverso da quello realmente voluto dalle parti nel caso della simulazione relativa), proveniente non necessariamente da tutte le parti del contratto simulato ma anche da una sola, da quella cioè contro il cui interesse é redatta. Ne deriva che la controdichiarazione non é risolubile per mutuo dissenso, sicché, ove sia intervenuto fra le parti un accordo successivamente alla controdichiarazione, che coeva ad un contratto ne abbia riconosciuta l'inesistenza, a tale accordo non può riconoscersi effetto risolutorio di detta controdichiarazione con la conseguente validità del contratto simulato, di cui resta ferma la nullità per simulazione assoluta.

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