Cass. civile del 1992 numero 6294 (26/05/1992)


Ricorrendo l'ipotesi della culpa in contrahendo prevista dall'art. 1338 Codice civile che sanziona il comportamento illecito di uno dei contraenti che, conoscendo l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte, il danno risarcibile é limitato al cosiddetto interesse negativo, consistente non solo nelle spese a cui questa si sia ragionevolmente, sobbarcata in vista della conclusione del contratto, ma pure nel danno derivante dal fatto di avere perduto l'occasione reale di concludere con altri lo stesso contratto andato a monte.

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